
Imposta sulle successioni e donazioni
L'articolo pubblicato su Idealista il 22 aprile 2025, a firma di Stefania Giudice, illustra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 3 del 16 aprile 2025, riguardanti le modifiche normative in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Queste modifiche, introdotte dal decreto legislativo n. 139/2024, dalla legge n. 104/2024 e dal decreto legislativo n. 87/2024, mirano a razionalizzare e semplificare la disciplina fiscale applicabile alle successioni e donazioni a partire dal 1° gennaio 2025.
Principali novità introdotte
1. Autoliquidazione dell'imposta
A partire dal 1° gennaio 2025, per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito effettuati da tale data, l'imposta sulle successioni e donazioni non sarà più determinata dagli uffici finanziari mediante avviso di liquidazione. Saranno invece i soggetti obbligati, in base alla dichiarazione di successione, a provvedere autonomamente alla liquidazione e al versamento dell'imposta. Il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, che è fissato in 12 mesi dalla data di apertura della successione. Ad esempio, se una successione si apre il 22 ottobre 2025 e la dichiarazione viene presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato entro il 20 gennaio 2027.
2. Estensione dell'oggetto dell'imposta
Le modifiche all'articolo 1 del Testo unico successioni e donazioni (Tus) ampliano l'oggetto dell'imposta, includendo non solo i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, ma anche i trasferimenti a titolo gratuito derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.
3. Svincolo delle attività cadute in successione
È previsto lo svincolo delle attività cadute in successione da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, al fine di consentire all'unico erede, di età non superiore a 26 anni, di assolvere al pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo. Questo svincolo è ammesso anche nel caso in cui vi siano altri chiamati all'eredità che abbiano rinunciato all'eredità stessa.
4. Presentazione telematica della dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione deve essere presentata, in via generale, telematicamente. Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono stati individuati anche i trustee, in caso di trust testamentario.
5. Deducibilità dei debiti contratti dal defunto
I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi di vita, esistenti alla data di apertura della successione, sono deducibili se impiegati in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche. È necessario che tali debiti siano comprovati da idonea documentazione che attesti la correlazione tra il debito e le spese sostenute.
6. Liberalità indirette
In tema di accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni, non è più richiesta la condizione per la quale dette liberalità devono aver determinato un incremento patrimoniale superiore a un determinato importo. A queste liberalità si applica l'aliquota dell'8% per la parte eccedente l'eventuale franchigia. Se la registrazione delle liberalità indirette è effettuata volontariamente, si applica l'imposta tenendo in considerazione sia le aliquote sia le eventuali franchigie previste.
7. Esclusione dal regime di solidarietà passiva
È previsto l'esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, in favore degli enti del Terzo settore, nonché di tutti i soggetti indicati nell'articolo 3 del Tus.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l'articolo completo su Idealista: