Imposta sulle successioni e donazioni

Imposta sulle successioni e donazioni

24/04/2025

​L'articolo pubblicato su Idealista il 22 aprile 2025, a firma di Stefania Giudice, illustra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 3 del 16 aprile 2025, riguardanti le modifiche normative in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Queste modifiche, introdotte dal decreto legislativo n. 139/2024, dalla legge n. 104/2024 e dal decreto legislativo n. 87/2024, mirano a razionalizzare e semplificare la disciplina fiscale applicabile alle successioni e donazioni a partire dal 1° gennaio 2025.​


Principali novità introdotte

1. Autoliquidazione dell'imposta

A partire dal 1° gennaio 2025, per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito effettuati da tale data, l'imposta sulle successioni e donazioni non sarà più determinata dagli uffici finanziari mediante avviso di liquidazione. Saranno invece i soggetti obbligati, in base alla dichiarazione di successione, a provvedere autonomamente alla liquidazione e al versamento dell'imposta. Il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, che è fissato in 12 mesi dalla data di apertura della successione. Ad esempio, se una successione si apre il 22 ottobre 2025 e la dichiarazione viene presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato entro il 20 gennaio 2027.​

2. Estensione dell'oggetto dell'imposta

Le modifiche all'articolo 1 del Testo unico successioni e donazioni (Tus) ampliano l'oggetto dell'imposta, includendo non solo i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, ma anche i trasferimenti a titolo gratuito derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.​

3. Svincolo delle attività cadute in successione

È previsto lo svincolo delle attività cadute in successione da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, al fine di consentire all'unico erede, di età non superiore a 26 anni, di assolvere al pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo. Questo svincolo è ammesso anche nel caso in cui vi siano altri chiamati all'eredità che abbiano rinunciato all'eredità stessa.​

4. Presentazione telematica della dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione deve essere presentata, in via generale, telematicamente. Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono stati individuati anche i trustee, in caso di trust testamentario.​

5. Deducibilità dei debiti contratti dal defunto

I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi di vita, esistenti alla data di apertura della successione, sono deducibili se impiegati in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche. È necessario che tali debiti siano comprovati da idonea documentazione che attesti la correlazione tra il debito e le spese sostenute.​

6. Liberalità indirette

In tema di accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni, non è più richiesta la condizione per la quale dette liberalità devono aver determinato un incremento patrimoniale superiore a un determinato importo. A queste liberalità si applica l'aliquota dell'8% per la parte eccedente l'eventuale franchigia. Se la registrazione delle liberalità indirette è effettuata volontariamente, si applica l'imposta tenendo in considerazione sia le aliquote sia le eventuali franchigie previste.​

7. Esclusione dal regime di solidarietà passiva

È previsto l'esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, in favore degli enti del Terzo settore, nonché di tutti i soggetti indicati nell'articolo 3 del Tus.​


 

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l'articolo completo su Idealista:

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