Superbonus 110%: nuove regole

Superbonus 110%: nuove regole

23/05/2025

Vendita di immobili ristrutturati con Superbonus 110%: nuove regole fiscali

Introduzione

A partire dal 1° gennaio 2024, la Legge di Bilancio ha introdotto una nuova disciplina fiscale che impatta la vendita di immobili oggetto di interventi edilizi agevolati con il Superbonus 110%. In particolare, è stata prevista una tassazione specifica sulla plusvalenza realizzata in caso di cessione dell'immobile entro dieci anni dalla conclusione dei lavori.

Definizione di plusvalenza

La plusvalenza immobiliare rappresenta la differenza tra il prezzo di vendita dell'immobile e il suo costo di acquisto o costruzione, incrementato di eventuali spese inerenti. Con le nuove disposizioni, se l'immobile è stato oggetto di interventi edilizi agevolati con il Superbonus 110% e viene venduto entro dieci anni dalla fine dei lavori, la plusvalenza realizzata è soggetta a tassazione.

Condizioni per l'applicazione della tassazione

La tassazione della plusvalenza si applica solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • Interventi edilizi agevolati: l'immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che hanno beneficiato del Superbonus 110%, ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020.

  • Cessione entro dieci anni: la vendita dell'immobile avviene entro dieci anni dalla data di conclusione dei lavori di ristrutturazione.

  • Prima cessione: si tratta della prima cessione dell'immobile dopo la realizzazione degli interventi agevolati.

  • Esclusione di abitazione principale: l'immobile non è stato adibito ad abitazione principale dal venditore o dai suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorrente tra la fine dei lavori e la vendita.

  • Esclusione di successione: l'immobile non è stato acquisito per successione ereditaria.

Se anche una sola di queste condizioni non è soddisfatta, la plusvalenza realizzata non è soggetta alla nuova tassazione.

Aliquota e modalità di tassazione

La plusvalenza imponibile è soggetta a un'imposta sostitutiva con aliquota del 26%. È possibile optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva direttamente al momento del rogito notarile, evitando così l'inclusione della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi.

Esempio pratico

Supponiamo che un contribuente abbia acquistato un immobile nel 2015 al prezzo di 200.000 euro. Nel 2021, ha effettuato lavori di ristrutturazione beneficiando del Superbonus 110%. Nel 2023, decide di vendere l'immobile a 300.000 euro. La plusvalenza realizzata è di 100.000 euro. Poiché la vendita avviene entro dieci anni dalla fine dei lavori e tutte le altre condizioni sopra elencate sono soddisfatte, la plusvalenza è soggetta a tassazione con un'imposta sostitutiva del 26%, pari a 26.000 euro.

Conclusioni

Le nuove disposizioni mirano a contrastare fenomeni speculativi legati alla rivendita di immobili ristrutturati con il Superbonus 110%. È fondamentale che i contribuenti siano consapevoli delle implicazioni fiscali derivanti dalla vendita di tali immobili e valutino attentamente le tempistiche e le condizioni della cessione per evitare oneri fiscali inattesi.


Fonte: TAG24 - Rivendere casa con bonus 110: quali cessioni sono tassate e quali no

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